sabato 10 ottobre 2015

La Corte dei Conti conferma la necessità di Costituire i Consorzi Stradali sulle strade private di uso pubblico

Di fondamentale importanza è il recente parere della Corte dei Conti che esclude la possibilità di un Comune di occuparsi direttamente della manutenzione delle strade provate di uso pubblico. Con la Deliberazione n.° 140 del 2008/ Cons. (Reperibile al seguente link: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/pareri/2008/Delibera_n._140_2008.pdf) la Corte dei Conti ribadisce quanto a noi già noto ma chiarisce definitivamente che il Comune, per non incorrere in responsabilità ha esclusivamente due alternative:
- acquisire al patrimonio del Comune la strada (facendole diventare di proprietà pubblica NON semplicemente di fatto o iscrivendola in un elenco);
- partecipare alle spese nei limiti già valutati dal legislatore (dal 20 al 50% TRAMITE un consorzio stradale).

Non può quindi in nessun caso occuparsi della manutenzione della strada esautorando il ruolo del Consorzio senza prima far diventare pubbliche le strade e neanche può evitare la costituzione di un consorzio stradale con la finalità di occuparsi direttamente della manutenzione delle strade provate di uso pubblico.

La Corte dei Conti indica che il Comune si esporrebbe a responsabilità nel caso in cui si occupasse direttamente della manutenzione delle strade private di uso pubblico se non attraverso le modalità previste dalla legge (consorzio stradale obbligatorio) e nei limiti da questa indicati. Non può quindi legittimamente occuparsi della manutenzione delle strade private di uso pubblico con modalità diverse in quanto tali strade non sono demaniali.
La Corte dei Conti nell'importante parere indica che la valutazione degli interessi pubblici discrezionali sono già stati valutati dal legislatore che individua in modo puntuale come unico parametro possibile la percentuale di contribuzione in relazione alla importanza della strada.

lunedì 5 ottobre 2015

Rassegna stampa

Spesso il Consorzio Stradale è visto dalla cittadinanza come uno strumento di partecipazione e costruzione di un percorso condiviso con l'amministrazione comunale ed è spesso proposto come ente traghetto per superare stratificazioni e complicazioni nella organizzazione del territorio fuori dai centri urbani e nelle aree vicinale.  Un esempio qui:
http://www.terzobinario.it/ladispoli-comitato-san-nicola-costa-caro-il-salde-del-denitrificatore-400-tonnellate-in-sei-mesi/79361

Il potere sostitutivo dell'amministrazione comunale garantisce il corretto funzionamento dell'ente ma senza una corretta visione del diritto amministrativo è possibile che, da presupposti corretti, si finisca in conflitto di interessi tra Enti. In questo caso il conflitto è tra Comune (controllore, che deve garantire il corretto funzionamento dell'ente e contribuire alle spese) ed Consorzio Stradale (che invece è ente autonomo).
http://www.comune.massamarittima.gr.it/il-comune-si-e-fatto-parte-diligente-ed-il-consorzio-strade-vicinali-schiantapetto-ghirlanda-ha-un-nuovo-cda/

La classificazione/declassificazione delle strade è necessaria per definire il corretto perimetro di intervento dell'Ente ed evitare comportamenti contra legem che possono portare anche a responsabilità concrete, anche per danno erariale. Nel dettaglio, poi, per quanto concerne le strade classificate come vicinali di uso pubblico, gli oneri manutentivi rimangono in capo al titolare o ai titolari del diritto di proprietà e a coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, riuniti in consorzio. Il Comune può partecipare alle spese per un massimo del 50%. Rimane in capo al Comune, in caso di inerzia di detti soggetti, il potere di intervento, salvo rivalersi successivamente per le spese eventualmente sostenute. Sempre attraverso il Consorzio Stradale
http://www.modena2000.it/2015/09/10/classificazione-delle-strade-e-delle-piazze-a-fiorano-e-tempo-per-presentare-eventuali-opposizioni/