sabato 23 novembre 2013

L'uso pubblico di una strada vicinale privata comporta che sia interessata da un transito generalizzato ed il Comune partecipa tramite i Consorzi

Il Consiglio di Stato rimane costante nell'affermare che la servitù di uso pubblico su una strada privata possa dirsi esistente sul bene privato se questo è sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives e non uti singuli, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non, invece, quali soggetti qualificati rispetto al bene gravato (Sez. IV, 15/05/2012, n. 2760; Sez. V, 14/02/2012 n. 728; in senso conforme:  Sez. V, 5/12/2012, n. 6242). Analoga posizione è assunta dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato che la servitù di uso pubblico deve essere caratterizzata dalla possibilità di utilizzazione da parte di una indeterminata collettività di persone del bene privato in modo tale che tale uso sia idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, 10/01/2011, n. 333). Le caratteristiche indispensabili di questo diritto sono: 
1) il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall´appartenenza ad un gruppo territoriale; 
2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; 
3) un titolo valido a sorreggere l´affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell´uso da tempo immemorabile. 
Va poi soggiunto che la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste debbano necessariamente interessate da un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa (pro quota rispetto al consorzio privato di gestione ai sensi dell’art. 3 D.lgs.lgt. n. 1446/1918, “Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse”), onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza.