mercoledì 14 aprile 2010

Risponde in solido il Comune anche se la strada e vicinale pubblica

Una recente sentenza conferma che l'esistenza di un potere di fatto dell'ente locale sulla strada connesso all'esercizio della servitù di uso pubblico, i poteri di intervento che competono comunque all'amministrazione in caso di inerzia dei privati proprietari del tracciato stradale, ed infine l'obbligo del comune di contribuire alle spese di manutenzione delle vie vicinali pubbliche inducono a concludere che, nell'ipotesi in cui il difetto di manutenzione e riparazione della strada sia all'origine di danni per terzi, la responsabilità dei proprietari privati della medesima non esclude quella, concorrente, dell'ente locale per il principio affermato dall'art. 2055 c.c., salvo il diritto di regresso ai sensi del comma 2 della citata disposizione. (Fattispecie in tema di eventi franosi dovuti al ruscellamento delle acque meteoriche e alla mancanza di idonee opere di irreggimentazione e dispersione degli scarichi meteorici).

Alla prossima!

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